I motivi possono essere
i seguenti:
a) non stai utilizzando un modem
analogico o ISDN
b) non stai utilizzando Microsoft
Internet Explorer © 5.0 o superiore
c) stai utilizzando browser diverso
da Microsoft Internet Explorer ©
d) stai tentando di collegarti utilizzando
una rete lan locale e non un collegamento
diretto via modem
e) ti stai collegando in un orario
in cui gli archivi delle Camere di Commercio
italiane sono chiusi
(in questo caso dovresti
ricevere un messaggio di errore)
Se dopo aver verificato
quanto sopra dovessi avere comunque problemi
ti suggeriamo di utilizzare il metodo di
connessione che abbiamo riservato per chi
utilizza ADSL, Fastweb © o altro, che
funziona comunque anche con modem analogici
o reti locali e non necessita di alcun software.
Sono sufficienti questi
semplici passi:
a) chiamare dal telefono di rete
fissa o da un cellulare Tim il numero 899007032
per ottenere il codice di consultazione
dei servizi e mantenere la telefonata attiva
per tutta la durata delle tue ricerche nelle
banche dati,
perchè quello è il sistema di pagamento
del servizio
b) digitare il codice ottenuto nell'apposita
casella della pagina per "UTENTI ADSL,
FASTWEB © e RETI LOCALI"
raggiungibile dalla home page
c) consultare le banche dati online
ed al termine di tutte le ricerche chiudere
la comunicazione telefonica
Cos'è un protesto ?
E' l'operazione con la quale viene dichiarato
pubblicamente il mancato pagamento di un
titolo di credito le cui caratteristiche
prevedano l'immediata esigibilità alla sua
scadenza: titoli quali assegni bancari,
cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari
sono soggetti al protesto.
Come avviene ?
Il titolo di credito che prevedeva il pagamento a favore di un creditore, in una data specifica certa, viene consegnato,
se non coperto, dalla banca emittente ad un notaio o un ufficiale giudiziario. Quest' ultimo si reca presso il domicilio
del debitore per chiederne il pagamento e, a fronte della mancata riscossione od in assenza dell'interessato redige la
levata del protesto, rendendo così il titolo esecutivo.
Il debitore deve essere identificato con nome, domicilio, luogo e data di nascita.
Il titolo di credito divenuto esecutivo verrà consegnato alla banca che a sua volta lo ritornerà al creditore addebitando a
quest'ultimo le spese per il protesto: il creditore deciderà a questo punto, qualora il protestato continuasse a non pagare,
di proseguire con il precetto e il conseguente pignoramento nei suoi confronti.
Quando e perché avviene la pubblicazione del protesto ?
Il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto, deve provvedere all'iscrizione
su appositi registri. Nella metà ed alla fine di ogni mese, questi deve consegnare, al
Presidente della Camera di Commercio ed al Presidente del Tribunale, l'elenco dei protesti
levati nel periodo (sia su carta che su supporto informatico).
La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell'elenco, entro 10 giorni dalla ricezione,
nonché a tutte le variazioni, anche su indicazione del Tribunale.
Il fatto che il protesto sia reso pubblico serve a tutelare chiunque abbia rapporti economici con
il protestato, dal privato cittadino agli istituti di credito ed alle società finanziarie.
Per quanto tempo permane l'iscrizione nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti ?
Qualora la persona protestata non paghi, oltre a subire il pignoramento (nel caso il creditore
prosegua nell'attività giudiziale) rimane iscritta nel Pubblico Registro Informatico dei Protesti
per 5 anni.
Si può cancellare un protesto ?
Qualora il protestato effettui il pagamento
del dovuto e delle relative spese prima
del pignoramento esecutivo e prima che sia
decorso un anno dall'iscrizione, la segnalazione
del protesto, secondo le nuove normative,
può essere cancellata. Se pagasse invece
oltre l'anno, l'iscrizione permarrebbe:
potrebbe però ottenere che il pagamento
venga segnalato nel Registro.
La cancellazione del protesto è automatica ?
No ! Solo nel caso in cui siano decorsi i cinque anni previsti dalla legge. In caso
di pagamento entro l'anno, occorre che l'interessato presenti una specifica richiesta di riabilitazione
al Presidente del Tribunale: contro il diniego alla riabilitazione il debitore può presentare
reclamo in Corte d'Appello, entro 10 giorni.
Ottenuto il decreto di riabilitazione, il protestato fa domanda al Presidente della Camera di Commercio,
chiedendo la cancellazione definitiva dagli elenchi (cartaceo ed informatico). Se l'istanza non fosse
accolta entro 20 giorni dalla presentazione, è possibile ricorrere davanti al Giudice di Pace competente
nel luogo di residenza del debitore. Ottenuta la cancellazione, il protesto e' considerato come se non
fosse mai avvenuto. L'istanza di cancellazione può essere presentata anche da chi è in grado di dimostrare
di essere stato protestato illegittimamente o per errore.
Il Registro Informatico dei Protesti provvede alla pubblicazione ufficiale dell'Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione
cartacea dell'elenco stesso già effettuata dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, n.77.
Il Ministero dell'Industria, affidando alle Camere di Commercio con il
Decreto n° 316/2000
l'attuazione del Registro Informatico dei Protesti ha inteso assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione
dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale.
Nel Registro sono iscritti
i dati relativi a:
a) protesti per mancato pagamento
di cambiali, di vaglia cambiari, di assegni
bancari, nonché le
dichiarazioni
emesse dalle stanze di compensazione
b) dichiarazioni di rifiuto
di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari.
Le notizie del Registro sono conservate
per cinque anni dalla data di iscrizione
Il Registro Informatico dei Protesti è accessibile al pubblico presso i terminali delle Camere
di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse. La
consultazione ha luogo su scala nazionale e la Camera di Commercio, su richiesta dell'interessato,
rilascia la certificazione sull'esito della ricerca.
Tutte le funzioni di gestione del Registro, il caricamento,
la modifica e la cancellazione dei dati,
nonché l'interrogazione degli stessi sono
realizzate su piattaforma Unix e con accesso,
via browser, a procedure Web. Per i Pubblici
Ufficiali InfoCamere realizza e rende disponibile
la procedura che consente la produzione
dell'Elenco Protesti con strumenti informatici
e la trasmissione dello stesso su supporto
magnetico o per via telematica.
Normativa
Il D.M. n. 316 del 9 agosto 2000, regolamenta le modalità di attuazione del registro informatico dei
protesti, a norma dell’art. 3-bis del D.L. 18.9.1995 n.381, convertito dalla L. 15.11.1995 n.480.
La legge n. 235 del 18 agosto 2000 detta le nuove norme in materia di cancellazione dei protesti cambiari.
Il Registro informatico dei protesti sostituisce la pubblicazione
cartacea degli elenchi dei protesti cambiari,
già a cura delle Camere di Commercio ai
sensi della L. n. 77 del 12 febbraio 1955.
Esso è accessibile attraverso i terminali
delle Camere di Commercio o su altri terminali
collegati al sistema informativo camerale.
Cancellazione
del protesto
Il debitore che paga una
cambiale nel termine di 12 mesi dalla levata
del protesto, può chiedere la cancellazione
definitiva dal Registro Informatico dei
dati relativi al protesto presentando formale
domanda su apposito modello al Presidente
della Camera di Commercio il quale deve
provvedere entro 20 giorni dalla data di
presentazione dell’istanza.
La domanda, in bollo, deve essere corredata
dei seguenti documenti:
a) titolo originale quietanzato
e relativo atto di protesto: per "titolo
quietanzato" si intende un titolo recante
il timbro "pagato"
dell’istituto di credito con la data del
pagamento e la firma di un funzionario della
banca oppure titolo
accompagnato da dichiarazione di avvenuto
pagamento rilasciata dal creditore (persona
fisica o giuridica
ed in questo ultimo caso il legale rappresentante),
con firma leggibile e fotocopia del documento
di identità. Le suddette dichiarazioni devono
riportare i riferimenti precisi del protesto:
b) fotocopia del documento
di identità del protestato.
Per ottenere la cancellazione del Registro è necessario inoltre pagare alla Camera di
Commercio diritti
di segreteria pari ad € 8,00 per ogni singolo protesto.
Riabilitazione
dei protestati
Il debitore che paga una cambiale oltre
il termine di 12 mesi dalla levata del protesto
e non ha subito ulteriore protesto, può
chiedere la riabilitazione presentando domanda
al Presidente del Tribunale (art. 17 L.
7 marzo 1996 n. 108 come modificato dall’art.
3 L. 18 agosto 2000 n. 235) corredata dai
documenti giustificativi.
Ottenuto il decreto di riabilitazione ha diritto di ottenere
la cancellazione definitiva dei dati relativi
al protesto anche dal Registro Informatico
dei Protesti, presentando istanza di cancellazione
al Presidente della Camera di Commercio,
con il provvedimento di riabilitazione.
Dichiarazione
di rettifica
Il debitore che provvede al pagamento del
titolo oltre il termine di 12 mesi dalla
levata del protesto, può chiedere l’annotazione
nel Registro Informatico dei Protesti. Essa
deve essere firmata in modo leggibile e
corredata della fotocopia del documento
d’identità del dichiarante. Analoga istanza
può essere richiesta dal debitore che non
ha adempiuto all’obbligazione a causa di
una controversia. Per la pubblicazione è
dovuto un rimborso spese pari a €
5,00 per ciascuna dichiarazione (Circolare
Minindustria n. 838/c del 03.05.1955 come
modificata dall’art. 2 della L. 18 agosto
2000, n. 235).
Modulistica
Istanza di cancellazione per avvenuto
pagamento
Istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione
N.B.: I contenuti
delle normative, delle leggi e la modulistica
allegata sono stati integralmente presi
dai siti delle Camere di Commercio Italiane
alle quali potrai e dovrai far riferimento
per qualsiasi aggiornamento e o ulteriore
chiarimento.